Reggio Emilia, 04 febbraio 2019
Il Tribunale di Reggio Emilia, applicando l’art. 23 del CCNL Dirigenti Industria Federmanager che disciplina gli effetti economici e normativi del preavviso in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché l’art. 2119 c.c. che disciplina le dimissioni per giusta causa del lavoratore, ha riconosciuto nel caso di mancato pagamento di 3 mensilità la violazione del sinallagma contrattuale così grave da giustificare la risoluzione immediata del rapporto.
Ne consegue per il dirigente il riconoscimento del credito a titolo di indennità di mancato preavviso a cui sommare il relativo trattamento di fine rapporto.
Il dirigente era stato assistito, fin dalle prime battute della vertenza, da Federmanager Ancona, Pesaro ed Urbino, e nella fase processuale dal nostro Studio Legale Nomos, con l’Avv. Iacopo Casini Ropa.