
ALLA GUIDA DEI TUOI DIRITTI
Rubrica a cura dell’Avv. Michele Maltoni
A seguito della situazione di emergenza sanitaria in essere, il il Governo, con il D.L. 17.03.2020 n. 18 (Decreto Cura Italia), pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.03.2020, successivamente convertito con Legge dello Stato del 22.04.2020 ma ancora in attesa di pubblicazione in G.U., ha disposto alcune proroghe in materia di patenti di guida e CQC, autorizzazioni alla circolazione, pagamento in misura ridotta delle sanzioni del Codice della Strada, assicurazione RCA, sospensione di termini per notifica sanzioni, verbali e presentazione ricorsi.
Sospensione termini per sanzioni, verbali e ricorsi.
Il Ministero dell’Interno con la circolare del 13.03.2020 n. 2090 (vedi link allegato) ha disposto:
– la sospensione della notificazione di tutti i verbali connessi al Codice della Strada e alle Leggi Collegate tra il 10.03.2020 e il 03.04.2020, mentre il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 all’art. 36 ha statuito:
– la sospensione dell’attività difensiva in relazione alla presentazione di ricorsi giurisdizionali, a decorrere dal 10.03.2020 e sino al 11.05.2020.
In quest’ultimo periodo, inoltre, sono automaticamente sospesi i termini di 90 giorni, previsti dall’art. 120, comma I, Codice della Starda, per la notificazione dei verbali non ancora redatti.
Cosa cambia sino al 31.05.2020 per il pagamento in misura ridotta del 30%:
L’articolo 202, comma I, del Codice della Strada statuisce che “il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 % se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”.
Tuttavia, vista l’emergenza Coronavirus, l’art. 108, comma II, del Decreto Cura Italia ha disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 lo sconto sulla sanzione pari al 30%, si applica anche se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione.
Notifica dei verbali a domicilio:
L’art. 108 comma I, del Decreto Cura Italia stabilisce che sino al 30 giugno 2020 la notifica dei verbali a domicilio è organizzata con la seguente modalità: “gli operatori postali procedono alla consegna dell’atto giudiziario o della “busta verde” mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro ma senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell’invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito
Assicurazioni auto RCA
L’art. 125, comma I, del Decreto Cura Italia dispone una proroga dei termini nel settore assicurativo.
Sino al 31.07.2020 l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo sino a trenta giorni dalla scadenza dello stesso. Si sottolinea comunque che la maggiore tolleranza non sospende l’obbligo di assicurazione RCA e non sospende la scadenza delle polizze.
Patenti di guida e Carta di Qualificazione Conducente (CQC)
L’art. 104, comma I, del Decreto Cura Italia prevede che le patenti di guida, equiparate a documenti di riconoscimento, in scadenza dal 31.01.2020 sono prorogate di validità sino al 31.08.2020
Ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020 e l’art. 103, comma III, del predetto Decreto dispone che le CQC e i certificati di formazione professionale aventi scadenza dal 23.02.2020 al 29.06.2020 sono prorogati fino al 30.06.2020, solo ed esclusivamente per lo svolgimento di trasporti sul territorio nazionale.
Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 11.03.2020 n. 108 dispone la proroga, fino al 15.06.2020, dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della Legge 29.06.2010 n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali.
La stessa proroga è disposta anche per tutti gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma II, lett. a e b del Codice della Strada e quindi:
– lettera a) ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
– lettera b) ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Per quest’ultime disposizioni occorrerà attendere un chiarimento del Ministero competente attesa la modifica in sede di conversione dell’art. 103, comma II, del Decreto Cura Italia.
Revisioni veicoli
L’art. 92, comma IV, del Decreto Cura Italia, per ciò che concerne le attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e le attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, dispone che i veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di revisione (ai sensi dell’art. 80 del Codice della Strada) e alle attività di visita e prova (di cui agli articoli 75 e 78 del Codice della Strada) possono circolare fino al 31 ottobre 2020.
Sospensione degli esami per il conseguimento di patente di guida e revisione patente
Gli esami per tutte le categorie di patenti e per quelli di revisione della patente di guida o della CQC sono prorogati al 30 giugno 2020.
NOTA IMPORTANTE
tutti i veicoli o autocarri considerati necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID 19 sono gestiti con una procedura diversa.
Il dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale garantisce l’espletamento di tutte le procedure amministrative ritenute indifferibili:
– visita, collaudo e immatricolazione di veicoli aventi ad oggetto servizi di trasporto pubblico e attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria;
– visita, collaudo e immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci e persone;
–
visita, collaudo e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o il
trasporto di persone disabili;
– visite periodiche
ATP solamente per quei veicoli che svolgono trasporti internazionali;
– macchine agricole e macchine operatrici.
Le disposizioni citate sono reperibili ai seguenti link:
– circolare Ministero dell’Interno n. 2090 del 13 marzo 2020 (clicca qui)
– circolare Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 9487 del 24 marzo 2020; (clicca qui)
– Decreto Ministero dei Trasporti – 10/03/2020 – n. 106 – Proroga CQC e ADR (clicca qui)