Studio Legale Nomos: il Tribunale di Ancona omologa il piano del consumatore

Ancona, li 17.01.2020

Il Tribunale di Ancona ha omologato il piano del consumatore presentato dall’Avv. Iacopo Casini Ropa dello Studio Legale Nomos, con l’ausilio della collaboratrice Anna Terrè (laureanda all’Università di Macerata) durante lo svolgimento del praticantato anticipato, e sulla base della relazione particolareggiata dell’O.C.C. Avv. Francesco Coppari.

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Cos’è il piano del consumatore?

Il Piano del consumatore costituisce una significativa novità in tema di crisi da sovraindebitamento nell’ambito di un generale intervento legislativo, realizzato mediante la Legge n. 3 del 2012,  orientato a contrastare fenomeni illeciti quali usura ed estorsione.

In tale ottica, il legislatore ha predisposto un duplice espediente funzionale al superamento di situazioni di perdurante squilibrio economico incolpevolmente generato, rivolgendosi a quella schiera di soggetti osservanti i requisiti dimensionali di cui al comma 2 art. 1 Legge Fallimentare, convenzionalmente qualificati quali soggetti “non fallibili” (cittadini, liberi professionisti, piccoli imprenditori); tale duplice espediente si estrinseca nelle procedure di “accordo di composizione della crisi” e di “piano di ristrutturazione dei debiti”, appunto, “piano del consumatore”.

La riforma in questione tuttavia, se da un lato tenta di fronteggiare le suddette attività illecite incentivando l’appianamento di situazioni di patologico indebitamento (non a caso la si definisce “legge salva suicidi”), d’altro canto pone non pochi ostacoli, di natura eminentemente interpretativa, agli addetti ai lavori, tanto più in ragione di una prassi applicativa di scarso spessore, fonte di non rilevante ausilio.

Tentiamo quindi di fare chiarezza. 

Si deve in primo luogo avere riguardo alla sussistenza dei requisiti previsti agli artt. 6 e 7 della legge, specificamente la qualifica di consumatore del soggetto interessato, la situazione di sovraindebitamento incolpevolmente generata dallo stesso nonché la meritevolezza dell’accesso a detta soluzione della crisi, sempre che il debitore non vi abbia già fatto ricorso nei precedenti cinque anni ovvero sia soggetto a procedure concorsuali non disciplinate dalla legge in questione.

Detti requisiti, e, per l’effetto, l’accessibilità alla procedura, devono essere accertati da un Professionista incaricato dall’Organismo di Composizione della Crisi con sede nel circondario del Tribunale competente, nominato su istanza dello stesso debitore, alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante la situazione di grave difficoltà economica, oltre alla proposta di ristrutturazione della situazione debitoria. Il Professionista, attingendo alla documentazione allegata dal richiedente, redigerà una relazione particolareggiata dando atto dell’eventuale sussistenza/insussistenza dei requisiti richiesti, esprimendo in chiusura un giudizio complessivo sulla meritevolezza della proposta avanzata dal debitore.

La fase del ricorso

Si innesca così la procedura di cui all’art. 12 bis della legge: la relazione positiva del Professionista andrà dunque allegata al ricorso rivolto al Tribunale competente, nel quale verrà formulata istanza di fissazione dell’udienza con decreto; col medesimo decreto il giudice dovrà altresì disporre, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto stesso.

Verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, il giudice emetterà il decreto di fissazione dell’udienza per l’ulteriore valutazione della fattibilità e meritevolezza del piano, attingendo alle considerazioni espresse dal Professionista nella Relazione.

Ciò che il giudice in questa sede è chiamato a valutare è altresì la convenienza del piano proposto rispetto all’alternativa liquidatoria, considerando l’entità dei beni liquidabili afferenti al patrimonio del debitore e l’effettiva soddisfazione delle pretese creditorie che deriverebbero dalla liquidazione.

Nel caso di specie, il debitore proponeva il pagamento di una percentuale pari al 45% del proprio debito, oltre ai compensi dovuti all’O.C.C. e al difensore, nonché spese varie ed eventuali; proposta già ritenuta idonea dal Professionista atteso che il debitore aveva offerto sufficienti garanzie di pagamento.

L’omologa

Viste le circostanze originanti la situazione di sovraindebitamento, verificata la meritevolezza del debitore nonché la convenienza della suddetta soluzione rispetto all’alternativa liquidatoria, il Tribunale ha statuito riconoscendo la fattibilità del piano proposto dal cliente ed ha provveduto alla sua omologazione.