TAR Marche, accolto il ricorso dell’Avvocato Iacopo Casini Ropa

libri law 1000-290T.A.R. MARCHE, SEZ. I, sentenza 22 novembre 2013, n. 870 (Pres. Morri, Est. Ruiu)

Il T.A.R. MARCHE, in accoglimento del ricorso promosso dall’Avvocato Iacopo Casini Ropa e dall’Avvocato Cristiana Scuppa, ribadisce il principio generale relativo agli effetti prodotti dalla presentazione da parte del privato di un’istanza all’ufficio incompetente, anche in considerazione del potere di riqualificazione della domanda da parte dell’Amministrazione.

Nello specifico, si precisa sugli effetti prodotti dalla presentazione di un’istanza finalizzata alla conversione del permesso di soggiorno anche se denominata “rinnovo”.

1. sulla competenza della P.A. in ordine alle istanze dei privati e sul potere di riqualificazione della domanda

In base ad un principio generale del procedimento amministrativo, laddove l’amministrazione che ha ricevuto un’istanza di un cittadino non sia competente ad evadere la pratica, la stessa amministrazione è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente (e, laddove previsto, a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio).

Al riguardo, la questione di competenza può anche emergere a seguito di una riqualificazione ex officio della domanda, operazione ermeneutica che rientra nelle facoltà di ciascuna amministrazione e che è sempre dovuta, salvo il caso in cui la domanda sia assolutamente incomprensibile o del tutto infondata.

2. sugli effetti prodotti dalla presentazione di un’istanza finalizzata alla conversione del permesso di soggiorno anche se denominata “rinnovo”

Nel caso in cui si chieda la conversione del permesso di soggiorno tramite un’istanza di “rinnovo”, tenendo conto del fatto che nelle procedure relative al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno in favore di cittadini extracomunitari si possono verificare disguidi (e questo perché esiste nel nostro ordinamento una variegata tipologia di permessi di soggiorno, alcuni dei quali peraltro convertibili), è onere della Questura intimata approfondire in contraddittorio il contenuto dell’istanza ed eventualmente “girarla” al competente Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti inerenti la conversione, tra cui la verifica della disponibilità di quote nell’ambito dell’annuale “decreto flussi”.

Peraltro, alla luce del disposto dell’art. 38, ultimo comma, del DPR n. 394/1999, tale errore è da ritenersi scusabile.

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